Principali disposizioni statutarie per il voto:
Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale 2024.
Ogni associato potrà esprimere:
- 1 preferenza per la carica di Presidente;
- 3 preferenze per la carica di Consigliere;
- 1 preferenza per la carica di Membro del Comitato Elettorale.
Le cariche di Consigliere e di Membro del Comitato Elettorale sono incompatibili
Articoli di riferimento dello Statuto
(Elezioni)
Le elezioni ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ogni tre anni. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima della sessione elettorale, su proposta del Comitato Elettorale. Per ogni carica sociale sarà definita una lista di nomi, da cui l’elettore potrà scegliere il candidato, o i candidati, da votare. I nomi iniziali di ogni lista saranno proposti dal Comitato Elettorale (per un totale compreso fra il numero di candidati da eleggere e il doppio di tale numero). Si aggiungeranno poi tutti i nomi di soci candidati proposti al Comitato Elettorale da almeno otto Associati. Gli Associati possono esprimere una preferenza per la carica di Presidente, tre preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo, una preferenza per la carica di membro del Comitato Elettorale. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato Elettorale sono incompatibili. Gli Associati candidati in entrambe le liste dovranno scegliere fra le due candidature prima delle elezioni.
(Durata dei mandati, dimissioni, indisponibilità)
Il Presidente, i Consiglieri e i membri del Comitato Elettorale durano in carica tre anni. Il Presidente e i membri del Comitato Elettorale non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono ad ogni rinnovo del Consiglio ma possono essere rinominati dal nuovo Consiglio. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. Qualora la metà, o più della metà, del Consiglio sia dimissionaria, saranno indette immediatamente nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio e del Presidente, e i nuovi organismi dureranno in carica per un regolare triennio. In caso di dimissioni o indisponibilità del Presidente non meno di un anno prima della scadenza del mandato, si provvederà a eleggere un nuovo Presidente secondo le procedure previste nell’Articolo 12 del presente statuto; il nuovo Presidente durerà in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Presidente. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più membri del Comitato Elettorale, subentra il primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista, i nuovi membri saranno scelti dal Comitato fra i Soci della Associazione che non appartengano al Consiglio Direttivo. Gli organi scaduti sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi.
(Comitato Elettorale)
Il Comitato Elettorale è formato da tre Associati non appartenenti al Consiglio Direttivo. Esso definisce le modalità di votazione, stabilisce il calendario delle votazioni per le cariche sociali e ne informa gli Associati con almeno 30 giorni di anticipo. Esso inoltre predispone le liste dei candidati secondo le norme previste dall’Art. 12, invita i candidati a inviare allo stesso un sintetico programma e curriculum vitae che diffonderà tra i soci secondo modalità opportunamente individuate dal Comitato stesso, cura le procedure di votazione, lo spoglio e il computo dei voti e nomina i nuovi eletti.